DIVIETO di FUMO anche nelle aree ESTERNE delle Scuole

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da Segreteria

del venerdì, 29 gennaio 2016

Si ricorda che il DL 12/09/2013 n. 104, all' art. 4, estende il  DIVIETO  di FUMO (già previsto all'art. 51 Legge 16/1/2003 n. 3, nei locali chiusi )  anche alle  AREE all' APERTO di PERTINENZA della SCUOLA (quindi ai CORTILI,  fino alla recinzione ).

Il personale e i genitori SONO INVITATI al RISPETTO della suddetta NORMA.

I trasgressori sono soggetti alla SANZIONE AMMINISTRATIVA del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00.

Tutto il personale scolastico ha l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti, individuati dal Dirigente Scolastico e indicati negli appositi cartelli di divieto.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo, presente negli spazi interni ed esterni della Scuola.

Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.