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Personale scolastico

FONDO PENSIONE ESPERO

FONDO PENSIONE ESPERO per il personale Scuola

Cos'è

Si tratta del Fondo Nazionale Pensione Complementare Lavoratori della Scuola dedicato al personale assunto a tempo indeterminato.

Dal giorno 16/11/2023 sono cambiate le modalità di adesione al Fondo : il riferimento è l'Accordo Aran / OO.SS sottoscritto in tale data da applicarsi al personale assunto a tempo indeterminato dal giorno 01/01/2019.

L’Accordo prevede sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).  Inoltre regolamenta la relativa disciplina di recesso.

 

Importanti informazioni sono reperibili ai seguenti link:

https://www.fondoespero.it/site/chi-siamo/chi-siamo

 

Come si accede al servizio

Come aderire al Fondo Espero?

  1. con esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, mediante adesione on line dell'interessato - vedi link

https://www.fondoespero.it/site/vantaggi-adesione/come-aderire

  1. mediante silenzio-assenso ( adesione tacita ) : con le modalità fissate all’Art. 4 dell’Accordo

Cosa serve

Espero è il Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della Scuola, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n.145.

In quanto associazione senza fini di lucro, il suo unico obiettivo è quello di consentire al personale della Scuola di costruire una pensione complementare  per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica .

Nasce a seguito dell’emanazione dell’accordo istitutivo del 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l’ARAN e al successivo atto costitutivo del 17/11/2003.

Tempi e scadenze

Quando aderire?   .....Nei nove mesi successivi alla data di assunzione a tempo indeterminato ( in genere 01/09)

Per il personale assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2019 al 31/12/2023, trattandosi di prima applicazione,  vale quando disciplinato all’art. 5 dell’Accordo.

Quindi, saranno validi i termini decorrenti dalla notifica dell'Informativa dell'Amministrazione Scolastica, vale a dire del Ministero Istruzione, di cui si è in attesa.